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D.P.R. 14/11/2002 n. 318i) attività delle società fiduciarie e di revisione j) studi sull'attività assicurativa e vigilanza sulla CONSAP S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) k) provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e di liquidazione coatta amministrativa, nonchè provvedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative in materia assicurativa, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, comma 10, del Decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373. 7. La Direzione generale per gli enti cooperativi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti a) legislazione e studio sulla cooperazione e sulla mutualità e conseguenti rapporti con gli organismi europei ed internazionali b) promozione e sviluppo della cooperazione e riscossione dei relativi contributi c) vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative e riscossione dei contributi per le ispezioni d) vigilanza sulle procedure derivanti dai provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti delle società cooperative e) rilevazione degli aspetti socio-economici della cooperazione e rapporti con l'Istat f) tenuta dello schedario generale della cooperazione g) supporto e segreteria tecnico-operativa alla Commissione centrale per le cooperative h) tenuta dell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi i) rapporti con gli uffici territoriali del Governo in relazione all'attività di vigilanza ed al registro prefettizio delle cooperative.». «Art. 17 (Disposizioni finali). 1. Il presente regolamento entra in vigore nella stessa data del Decreto di nomina di cui all'art. 55, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento ai Ministri ed ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle comunicazioni ovvero a funzioni e compiti già spettanti ad amministrazioni comunque confluite nel Ministero delle attività produttive, il riferimento si intende rispettivamente al Ministro e al Ministero delle attività produttive ovvero alle corrispondenti funzioni e compiti esercitati dal Ministro e dal Ministero delle attività produttive.». Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 1 della Legge 11 maggio 1999, n. 140, si vedano le note alle premesse. Art. 2. Coordinamento degli interventi 1. Il Ministro delle attività produttive, periodicamente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165, adotta, d'intesa con il Ministro della difesa, gli indirizzi politicoamministrativi per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, determinando gli obiettivi specifici, i piani ed i criteri di gestione, in modo anche da assicurare la compatibilità con gli obiettivi stessi delle acquisizioni all'estero di prodotti che utilizzano tecnologie incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2. 2. Per assicurare il coordinamento e la razionale applicazione degli interventi di cui all'articolo 1 è costituito un Comitato presieduto dal Ministro delle attività produttive o da un suo delegato e composto da un rappresentante effettivo ed uno supplente di elevata specializzazione, nell'ambito di rispettiva competenza, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti, dei dipartimenti per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei 3. All'atto di accettazione dell'incarico gli esperti chiamati a far parte del Comitato di cui al comma 2 si impegnano, per il periodo di partecipazione al Comitato e per i dodici mesi successivi, a non avere rapporto di lavoro subordinato o altra forma di collaborazione continuativa con imprese ed organizzazioni di settori comunque interessati agli interventi di cui al presente regolamento, nonchè ad essere componenti di organi sociali delle stesse imprese od organizzazioni. 4. Il compenso spettante agli esperti del Comitato di cui al comma 2 è determinato con successivo Decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'onere relativo si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3 della Legge 11 maggio 1999, n. 140. 5. Il Comitato, entro trenta giorni dalla sua costituzione, provvede ad emanare il regolamento contenente i criteri e le modalità del suo funzionamento. La Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività provvede alla segreteria del Comitato. Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 14 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001), recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche », è il seguente: «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14 del Decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del Decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del Decreto legislativo n. 80 del 1998). 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della Legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16 a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del presente Decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della Legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della Legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con Decreto adottato dall'Autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della Legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del Regio Decreto-Legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sè o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della Legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.». - Per il testo dell'art. 1 della Legge 24 ottobre 1977, n. 801, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 3 della Legge 11 maggio 1999, n. 140 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1999), recante: «Norme in materia di attività produttive», è il seguente: «Art. 3 (Studi e ricerche per la politica industriale). 1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, sentite le commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti, nonchè di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito Decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'art. 10 della Legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'art. 2, comma 3, lettera f), è determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.». Art. 3. Destinatari degli interventi 1. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 1 le imprese costituite ed operanti in Italia che a) sono in possesso di abilitazione complessiva di sicurezza in relazione alle finalità di cui al Regio Decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e alla Legge 24 ottobre 1977, n. 801 b) hanno ottenuto la certificazione del sistema qualità azienda ISO 9001 e sono titolari della certificazione AQAP corrispondente alla relativa categoria merceologica c) hanno come attività principale la costruzione di: 1) aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici; 2) sistemi satellitari, di lancio e di trasporto spaziale, stazioni di terra, equipaggiamenti e materiali spaziali; 3) sistemi ed apparati elettronici ad alta tecnologia per applicazioni nel campo degli equipaggiamenti avionici, terrestri e navali. 2. Sono considerate imprese con attività principale nei settori di cui al comma 1 le imprese il cui fatturato medio nei tre esercizi precedenti la domanda è dovuto per oltre il 50% alle attività di cui alla lettera c) del comma 1. 3. Per i rami d'azienda istituiti con apposita deliberazione che attribuisca agli stessi autonomia organizzativa ed economica con contabilità gestionale autonoma, la sussistenza del requisito di cui al comma 2 è verificata nell'ambito delle relative contabilità gestionali autonome, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale o, qualora non esista collegio sindacale, dal rappresentante legale. Nei casi di costituzione di imprese per scorporo, si considera il fatturato risultante dai bilanci delle imprese o rami d'azienda scorporanti. Nota all'art. 3: |
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